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Ordinanza — n. 24680/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24680/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICUCCI MICHELE ETTORE nato a VENARIA REALE il 27/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Micucci Michele Ettore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di evasione (capo A) e concorso in tentato furto in abitazione (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la qualificazione del fatto di cui al capo B come furto in abitazione, perché l'azione criminosa ha interessato soltanto un box — è manifestamente infondato considerato che l'art. 624-bis cod. pen. punisce espressamente anche il furto realizzato mediante introduzione nelle pertinenze di una privata dimora, e ricordato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte «integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018 Rv. 273597 - 01);

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24680/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sfratto aiuto all'evasione di detenuti violazione di domicilio persecuzione determinante per la fuga conduttore motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICUCCI MICHELE ETTORE nato a VENARIA REALE il 27/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Micucci Michele Ettore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di evasione (capo A) e concorso in tentato furto in abitazione (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la qualificazione del fatto di cui al capo B come furto in abitazione, perché l'azione criminosa ha interessato soltanto un box — è manifestamente infondato considerato che l'art. 624-bis cod. pen. punisce espressamente anche il furto realizzato mediante introduzione nelle pertinenze di una privata dimora, e ricordato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte «integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018 Rv. 273597 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i