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Ordinanza — n. 24678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a lack of proper reasoning. The court rejected this, ruling that a mere reference to the decisive elements in the judgment is sufficient to deny such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 216 legge fall.; Art. 217 R.D. n. 267/1942: The denial of generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements considered, without requiring an exhaustive analysis of every argument.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances insufficient reasoning appellate court review criminal procedure inadmissible appeal bancarotta fraudolenta cattiva gestione debito della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 216 legge fall.
Art. 217 R.D. n. 267/1942
216 legge fall., nel reato di cui all'art. 217 R.D. n. 267/1942, rideterminando la pena;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO MASSIMO nato a PONTEDERA il 28/05/1964 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maio Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto, in origine contestato ai sensi dell'art. 216 legge fall., nel reato di cui all'art. 217 R.D. n. 267/1942, rideterminando la pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0