Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof regarding the defendant's conspiracy with counterfeiters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Anzaloni inadmissible, confirming his conviction for holding 1,664 counterfeit euro banknotes. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the crime as conspiracy under Article 453 rather than Article 455 of the Penal Code. The court rejected this claim, citing established precedent that a conscious, albeit temporary, relationship with the counterfeiters is sufficient to establish conspiracy without requiring a specific criminal organization or identification of the forger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 453 c.p.; Art. 455 c.p.: The court established that for the crime of holding counterfeit currency, a conscious relationship with the forger or intermediary is sufficient to constitute conspiracy, regardless of the existence of a specific criminal organization or the identification of the forger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONI TOMMASO nato a NAPOLI 11 14/04/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Anzaloni Tommaso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 453 cod. pen. consistito nella detenzione, previa intesa con ignoti produttori, di 1.664 banconote falsificate da euro 50 ciascuna per un totale di 83.200,00 euro;
Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'errata qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 453 cod. pen. e non nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - era già inammissibile il motivo di appello che si esauriva in una generica e apodittica affermazione circa la mancanza di prova che l'imputato avesse commesso il fatto di concerto con l'autore della contraffazione; - il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 39779 del 05/07/2023, Rv. 285259 - 01); elementi che nella specie, con una valutazione in fatto, immune da vizi logici e non sindacabile in questa sede, sono stati ravvisati: nell'elevatissimo numero delle banconote falsificate (1.664); nella circostanza, ammessa dall'imputato, che egli si è recato a Napoli appositamente per effettuare l'acquisto al prezzo di 1.800,00 euro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co