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Ordinanza — n. 24676/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to lack of special minor damage and low statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Rizzotto Ivan inadmissible, confirming his conviction for theft and fraud. The appellant argued for a mitigated sentence due to special minor financial damage and an exclusion of punishability based on the act's low value. The court rejected these claims because the damage was not sufficiently trivial per established case law and the statutory minimum penalty exceeded the threshold required for exclusion of punishability.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged special minor damage fails to meet the strict requirement of being trivial according to consolidated jurisprudence, or when the statutory minimum penalty exceeds the two-year limit necessary to invoke the exclusion of punishability for low-value acts.

Parole chiave

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special minor damage exclusion of punishability statutory minimum penalty theft and fraud inadmissible appeal indagine per furto testimonianza della vittima identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
pen., commesso il 16 dicembre 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 131-bis cod. pen.
262450); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod.
art. 131 - bis cod. pen
262450); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015
269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO IVAN nato a TERMINI IMERESE il 04/12/1997 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rizzotto Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis e 625 n.5, cod. pen., commesso il 16 dicembre 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto il danno derivante da reato, per essere ritenuto di speciale tenuità tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni quattro di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec