Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to inadmissibility of new grounds and lack of specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Licata inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for generic mitigating circumstances and claiming a new mitigating factor under Article 114 of the Penal Code. The court rejected these claims because the first ground was a prohibited re-litigation of merits already decided, the second lacked the required specific critique of the lower court's reasoning, and the third relied on an unsupported assertion of a new mitigating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it re-litigates merits already decided or fails to provide specific criticism of the lower court's arguments regarding the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA DAVIDE nato a AGRIGENTO il 10/09/1986 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Licata Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché: - quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); - quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si tratta di motivo inedito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese di Sorce Giuseppe il quale avrebbe scagionato l'imputato, è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha spiegato come, al di là del tentativo del correo di scagionarlo, la responsabilità dell'imputato emergesse in maniera "cristallina" dal contenuto delle conversazioni tra Licata e Sorce (pagg. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così