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Ordinanza — n. 24673/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24673/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA CIRO nato a NAPOLI il 07/03/1986 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIiclato avviso alle,parti,_,•. ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perna Ciro propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perna Ciro propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposizioni attendibili confessione facoltà di astenersi dal testimoniare dichiarazione mendace prove corroboranti testimone a discarico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA CIRO nato a NAPOLI il 07/03/1986 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIiclato avviso alle,parti,_,•. ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perna Ciro propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 05