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Ordinanza — n. 24671/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24671/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONTEMPO VENTRE CARMELO nato a RANDAZZO il 16/07/1973 COSTANZO ZAMMATARO ANTONELLO nato a BRONTE il 16/02/1974 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore, Bontempo Ventre Carmelo e Costanzo Zammataro Antonello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. dal fatto commesso da più persone riunite;

Regesto Legislator

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art. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 24671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, comunque, che il medesimo secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e si fonda sulla prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito, senza peraltro riuscire a devolvere il vizio di travisamento della prova nei termini consentiti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica minaccia nel diritto penale circostanza aggravante tentate lesioni personali gravi pubblica istigazione a delinquere timore

Disposizioni normative citate

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art. 339 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONTEMPO VENTRE CARMELO nato a RANDAZZO il 16/07/1973 COSTANZO ZAMMATARO ANTONELLO nato a BRONTE il 16/02/1974 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore, Bontempo Ventre Carmelo e Costanzo Zammataro Antonello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. dal fatto commesso da più persone riunite;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sviluppato in maniera analoga dai ricorrenti, consiste in una generica contestazione della sussistenza del reato ed è inammissibile in quanto non si confronta con le ragioni della decisione: secondo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, qui non rivisitabile, il 20 ottobre 2015 Bontempo Ventre Carmelo e Costanzo Zammataro Antonello si sono avvicinati a Santamaria Andrea e, insieme, lo hanno minacciato di morte; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in maniera analoga dai ricorrenti, presenta una evidente discrasia tra l'enunciazione, che denuncia l'inosservanza degli artt. 132 e 597 cod. proc. pen., e il successivo sviluppo che invece si appunta su: assenza di capacità intimidatoria della minaccia profferita, sul difetto dell'elemento di fatto integrante l'aggravante delle persone riunite e sulla mancata prova della presenza di Zammataro; considerato, pertanto, che tale discrasia rende, per ciò solo, il motivo inammissibile;

Considerato, comunque, che il medesimo secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e si fonda sulla prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito, senza peraltro riuscire a devolvere il vizio di travisamento della prova nei termini consentiti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co