Ordinanza — n. 24670/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE CESARE IDA nato a TORREMAGGIORE il 06/11/1990 nel procedimento a carico di: LAMEDICA LEONARDO nato a TORREMAGGIORE il 05/09/1970 avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile De Cesare Ida ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che — in totale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Lucera a carico di Lamedica Leonardo per i reati di lesioni personali (capo A) e minaccia (capo B) — ha assolto l'imputato, escludendo la sussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24670/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, seppure formulati in termini di violazione di legge processuale, lamentano nella sostanza, il primo, vizi motivazionali e il secondo la mancata assunzione di una prova decisiva; e considerato, pertanto, che esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del digs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE CESARE IDA nato a TORREMAGGIORE il 06/11/1990 nel procedimento a carico di: LAMEDICA LEONARDO nato a TORREMAGGIORE il 05/09/1970 avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile De Cesare Ida ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che — in totale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Lucera a carico di Lamedica Leonardo per i reati di lesioni personali (capo A) e minaccia (capo B) — ha assolto l'imputato, escludendo la sussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, seppure formulati in termini di violazione di legge processuale, lamentano nella sostanza, il primo, vizi motivazionali e il secondo la mancata assunzione di una prova decisiva; e considerato, pertanto, che esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del digs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il