Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation by execution judge under Art. 168 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly revoked the conditional sentence suspension under Article 168 of the Penal Code. The appellant argued that the revocation should have been handled by the trial judge due to the finality of the original judgment. The court rejected this, establishing that mandatory revocations by law fall exclusively within the execution judge's competence regardless of prior procedural stages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 cod. pen.; Art. 674 cod. proc. pen.: The execution judge has exclusive competence to revoke a conditional sentence suspension when the law mandates such revocation, overriding any argument based on the finality of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABREA ALEXANDRU ALIN nato il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; '‘
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 13 marzo 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Tabrea Alexandru Alin con la sentenza n. 1401/2020 del Tribunale di Ancona irrevocabile il 7 marzo 2021, per essere intervenuta, nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, altra condanna per un fatto anteriormente commesso, ad un pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti dell'art. 163 cod.pen.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso Tabrea, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod.pen. Ritiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio, divenuto intangibile con il passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso; la revoca sarebbe stata di competenza del giudice della cognizione, in particolare del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro che ha condannato Tabrea alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto fondato su enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L'art. 168 co 1 n. 2 cod. pen. dispone che il beneficio della sospensione condizionale debba essere revocato di diritto al ricorrere delle condizioni indicate, e l'art. 674 cod. proc. pen. attribuisce tale competenza al giudice dell'esecuzione, proprio nel caso in cui la revoca non sia stata disposta in fase di cognizione. Anzi, nei casi di revoca obbligatoria di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. (Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020).
E' evidente che nessuna preclusione è integrata dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, in quanto la temporanea sospensione dell'esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato ( Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020) All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa dell