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Ordinanza — n. 24666/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against social danger finding due to inadmissible new facts and logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohsen Mohamed Abdeldayem Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued the lower court ignored his housing and job availability, but the Court found these facts were either irrelevant to the danger assessment or constituted new issues raised too late. Consequently, the Court upheld the Tribunal of Surveillance's finding of social danger as logically sound based on the evidence presented during the main proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on facts not examined in the main trial or if the lower court's reasoning is not manifestly illogical given the devolved circumstances.

Parole chiave

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social danger assessment inadmissible appeal new facts raised procedural economy expulsion measure logical reasoning procedural costs allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 111 c.p.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 45314 del 04/10/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONSEN MOHAMED ABDELDAYEM AHMED nato il 01/01/1999 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; ,t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza in data 2 febbraio 2024 dichiarava non cessata la pericolosità sociale di Mohsen Mohamed Abdeldayem Ahmed ed eseguibile nei suoi confronti la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso Mohsen, tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamentava la mancanza, ovvero la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rilevava come, nonostante la disponibilità di un immobile e di un lavoro, il Tribunale di Sorveglianza avesse ritenuto ancora sussistente la pericolosità sociale del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Le circostanze di fatto la cui valutazione - in tesi difensiva - sarebbe stata omessa, dando così luogo ad una motivazione manifestamente illogica, in realtà sono state prese in considerazione e considerate ininfluenti nel giudizio di pericolosità, ovvero non esaminate in quanto non sottoposte al vaglio del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente, come correttamente si afferma nel provvedimento impugnato infatti, non dispone di un immobile, ma risulta domiciliato presso Mohamed Sadek, asseritamente cugino di secondo grado della madre del ricorrente, che si afferma pronto ad accoglierlo.

Quanto, poi, alla asserita disponibilità di una attività lavorativa, la stessa discende da una dichiarazione resa in epoca successiva al provvedimento impugnato con cui Hussein El Sayed si afferma disposto ad assumere il ricorrente alle proprie dipendenze. Tale censura è inammissibile, poiché deduce una questione nuova, cioè la disponibilità di una attività lavorativa, non dedotta durante la fase di merito davanti al TS e ciò in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 45314 del 04/10/2023) La valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che è frutto dell'esame di tutte le circostanze devolute, come esplicitato nella motivazione dell'impugnato provvedimento, è logica rispetto alle premesse e non contraddittoria.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa del