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Ordinanza — n. 24663/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution court's sentencing reasoning as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Biagio Guerrisi's appeal against the execution court's sentencing order inadmissible. Guerrisi argued the reasoning regarding satellite crimes was insufficient, but the court found the reasoning met statutory requirements by referencing general adequacy and proportionality criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The execution court satisfies its duty to provide reasoning for sentencing increases by referencing general criteria of adequacy and proportionality when the increase is not significantly distant from the minimum applicable and remains reduced compared to the original sentence.

Parole chiave

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sentencing execution satellite crimes duty to motivate proportionality criteria inadmissible appeal penal code provisions procedural costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Come ripetutamente statuito da questa Corte, l'obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità ai parametri contemplati dall'art. 133 cod.
Art. 81 cod. pen.
262552); quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 133 cod. pen
Come ripetutamente statuito da questa Corte, l'obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità ai parametri contemplati dall'art. 133 cod.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda
pen., quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o comunque in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv.
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri Mohamed
Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, imp. Manganaro
Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, imp. Manganaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRISI BIAGIO nato a TAURIANOVA il 23/02/1964 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10 febbraio 2024 accoglieva l'istanza di Guerrisi Biagio volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna e rideterminava, per l'effetto, la pena complessiva in anni ventitre di reclusione.

2. Guerrisi tramite il difensore proponeva ricorso lamentando la carenza o mera apparenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione degli aumenti in continuazione per i reati satellite, ritenendo che la locuzione " in considerazione della gravità e del numero di reati concorrenti a quelli giudicati" utilizzata non fosse sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale che incombeva sul giudice dell'esecuzione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come ripetutamente statuito da questa Corte, l'obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o comunque in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552); quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, sempre con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria (Sez.1, n. 52531de1 19/09/2018, Mejri Mohamed, Rv. 274548;

Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, imp. Manganaro, Rv. 273050). L'ordinanza impugnata ha determinato gli aumenti per i reati satellite in anni uno di reclusione per il porto illegale di armi in concorso ed in mesi sei per il delitto di danneggiamento aggravato di cui alla sent.32/2006 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, ed in anni due di reclusione la pena in aumento per il delitto di porto illegale di armi, nonché in mesi sei per i delitti di lesioni personali e spari in luoghi abitati di cui alla sent.607/2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi- In ragione del fatto che tali aumenti, oltre ad essere stati partitamente indicati per ciascun reato satellite, non si discostano significativamente dal minimo applicabile e sono di molto ridotti rispetto alla pena originariamente inflitta dal giudice della cognizione, l'onere motivazionale si deve ritenere soddisfatto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa de