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Ordinanza — n. 24650/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24650/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 21 dicembre 2023 in parziale rifornna della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta ai ricorrenti El Hazmi Nabil e El Hariri Karima, rispettivamente, in anni due e mesi sei di reclusione e in anni uno, nnesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli art. 416 cod.pen. e 12 co.3 lett.

Regesto Legislator

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art. 416 cod.pen, art. 129 cod.proc. pen, art. 599 bis cod.proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24650/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 416 cod.pen. e 12 co.3 lett.

Parole chiave

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immigrazione clandestina allontanamento proroga della carcerazione espulsione remissione della pena assistenza riabilitativa ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod.pen
art. 129 cod.proc. pen
Proponevano ricorso, tramite i rispettivi difensori, entrambi gli imputati lamentando con un unico motivo la violazione di legge con riguardo alla annessa motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.
art. 599 bis cod.proc. pen
103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l'inamnnissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen.
art. 616 c.p
All'inamnnissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagannento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HAZMI NABIL nato il 04/05/1982 EL HARIRI KARIMA nato il 07/01/1988 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dete-~-el-1-1e-Pafeit udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 21 dicembre 2023 in parziale rifornna della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta ai ricorrenti El Hazmi Nabil e El Hariri Karima, rispettivamente, in anni due e mesi sei di reclusione e in anni uno, nnesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli art. 416 cod.pen. e 12 co.3 lett.

a) e b) e 3 bis D.Igs. 286/1998.

2. Proponevano ricorso, tramite i rispettivi difensori, entrambi gli imputati lamentando con un unico motivo la violazione di legge con riguardo alla annessa motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l'impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull'accordo delle parti; l'art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata 'dall'art. 1 comma 62 L. 23/6/2017 n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l'inamnnissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. 4. . All'inamnnissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagannento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle amnnende, tenuto conto dell'evidente inamnnissibilità dei motivi di impugnazione_ PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/05/2024 Il Consigliere estenso