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Ordinanza — n. 24649/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuation, ruling specific intent at entry is required for benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that crimes committed after joining a criminal organization should automatically continue with the association charge due to an accepted risk of violence. The court rejected this, holding that the statutory requirement for a specific criminal intent at the moment of entry must be strictly proven to avoid an automatic sanction reduction.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 671 c.p.p.: The benefit of criminal continuation requires proof that specific final crimes were ideated at the time of joining the organization, not merely a general acceptance of future risks.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuation association for delinquency specific criminal intent sanction reduction procedural inadmissibility tentato assassinio concorso materiale di reati correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis c.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità; all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
artt. 81 cod.pen
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difensore Sbordone Alessandro lamentando vizio di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 616 c.p
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità; all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020
(Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.
Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017
Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORDONE ALESSANDRO nato a FORMIA il 16/07/1990 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21 dicembre 2023, rideterminava la pena inflitta a Sbordone Alessando con la sentenza n. 1152/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in anni undici di reclusione, previa esclusione della recidiva, e riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati di cui alle sentenze di condanna n. 624/2016 e 175/2016, rideterminando la pena in anni quindici di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difensore Sbordone Alessandro lamentando vizio di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc.pen. Lamentava il ricorrente, in particolare, il parziale rigetto della richiesta, ritenendo che anche i reati - fine, di cui alle sentenze 1152/2009 e 1162/2013 dovessero essere posti in continuazione con i reati associativi già ritenuti dal GE unificati nel medesimo disegno criminoso. Ribadiva come detti reati dovessero essere ritenuti collegati ai reati associativi in quanto finalizzati a rafforzare il sodalizio criminoso e a difendere gli interessi della consorteria, in una sorta di accettazione anticipata alla commissione di ogni genere di azione volta a tutelare l'associazione, ciò sia con riferimento al delitto di tentato omicidio, sia al delitto di detenzione e porto di arma comune da sparo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il provvedimento impugnato rigettava parzialmente l'istanza, rilevando come, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, per la determinazione dei reati fine deve aversi riguardo al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).( Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023) Rilevava in particolare, con motivazione diffusa, come il tentato omicidio di Buonocore discendesse da un fatto del tutto contingente e imprevedibile, derivante dal fatto che la vittima aveva iniziato a svolgere attività di spaccio per conto proprio in concorrenza con il sodalizio criminoso e dunque non era ipotizzabile la spedizione punitiva avvenuta nel 2012 al momento dell'ingresso dello Sbordone nel sodalizio, avvenuto nel 2011. Analogamente, quanto all'episodio di cui alla condanna 1162/2013 in materia di armi, il GE rilevava come non emergesse alcun elemento che lo ricollegasse agli interessi del clan Pagliuca.

Secondo il ricorrente ciò che il GE avrebbe dovuto valutare al fine di accogliere l'istanza non è « l'identificazione specifica fin dall'adesione alla consorteria della vittima, o anche l'effettiva immediata individuazione della condotta omicidiaria da parte del clan, quanto piuttosto l'accettazione, da parte del ricorrente, della possibilità di commettere reati violenti in adesione ai più ampi propositi criminali del clan» Tale rilievo difensivo non è corretto laddove sostituisce all'ideazione del reato fine, quanto meno nei suoi tratti complessivi, la accettazione del rischio di commettere una pluralità di reati violenti, che certamente non esprime l'in sé della ideazione criminosa unitaria, ma potrebbe divenire il viatico per ricomprendere qualunque tipo di reato, anche estemporaneamente progettato e realizzato, all'interno del grande ombrello della continuazione con il reato di associazione per delinquere.

L'unitarietà ideativa è essenziale perché è l'elemento psicologico che riduce il disvalore della condotta complessiva, proprio in ragione dell'identità della progettazione criminosa; laddove si perda tale riferimento e lo si sostituisca con una generica accettazione del rischio di commettere un numero imprecisato di reati, aspetto che attiene alla condotta associativa in sé, viene meno anche la ragione del trattamento sanzionatorio più mite, poiché si perde l'identità ideativa e finalistica. Il provvedimento impugnato, con una motivazione esaustiva e priva di contraddizioni, ha affermato come non vi sia prova alcuna che i reati in oggetto fossero stati progettati, quanto meno nei loro tratti salienti, fin dall'inizio dell'ingresso di Sbordone nella associazione criminosa, anzi proprio per la natura stessa dei reati emergono oggettività di segno contrario.

2. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità; all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi