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Ordinanza — n. 24648/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and manifestly unfounded arguments regarding continuity of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Alfredo Amato's appeal against the Court of Appeal of Bologna inadmissible. Amato argued that the lower court erred in excluding the continuity of offenses between three judgments due to a lack of temporal and spatial contiguity, despite the lower court finding the Mantova judgment already covered the relevant facts. The court rejected this claim as generic and contradictory, noting that Amato cited the very aspect of contiguity to support his argument while simultaneously claiming it was overlooked.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, fails to specify the nature of the alleged defect, or is manifestly unfounded, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded continuity of offenses procedural costs contradictory arguments art. 606 c.p.p. continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALFREDO nato a PALMI il 17/01/1973 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 febbraio 2024 respingeva l'istanza di Amato Alfredo avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna: la prima emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 27 settembre 2018, la seconda dal Tribunale di Mantova il 23 novembre 2020 e la terza dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 26 settembre 2016. La Corte rilevava che la sentenza del Tribunale di Mantova aveva già riconosciuto la continuazione con i fatti di cui al punto tre, cioè alla sentenza del GIP di Reggio Emilia e, rispetto ai fatti giudicati dalla Corte di Appello di Brescia, ne rilevava la consistente distanza cronologica.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto proponeva ricorso Amato Alfredo tramite il difensore lamentando la contraddittorietà e carenza di motivazione in ragione del rilievo ostativo del dato cronologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente lamenta, infatti, un vizio di motivazione senza specificarne la natura e la consistenza, con ampie citazioni di sentenze di merito, nonché di sentenze di legittimità, affermando, del tutto contraddittoriamente che "la Corte ha omesso di valutare l'aspetto della contiguità temporale e spaziale", laddove è proprio in ragione di tale aspetto che ha escluso la continuazione Afferma altresì che la Corte avrebbe errato nell'escludere il vincolo della continuazione fra i fatti di cui all'art. 74 DPR 309/90 e 416 bis cod.pen., nonostante le sentenze in esame non rechino condanne per alcuno di detti reati. Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod. proc. pen perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti, ovvero manifestamente infondati.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.