Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to challenge factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Amato's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Amato argued the lower court erred in rejecting the criminal continuity link between two sets of crimes due to temporal distance and legal heterogeneity. The court rejected this appeal as generic and unfounded, noting that Amato failed to articulate specific legal grievances or challenge the correct factual assessment already made by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds other than those permitted by law or is manifestly unfounded, particularly when it merely repeats general criticisms without specific legal arguments or challenges the factual evaluation already correctly performed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALFREDO nato a PALMI il 17/01/1973 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 febbraio 2024 rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc.pen. di Amato Alfredo avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra una serie di reati giudicati con due sentenze della Corte di Appello di Bologna in data 17 dicembre 2020 e 24 febbraio 2005. Il rigetto era motivato in ragione della impossibilità di ricondurre in automatico all'interno del medesimo disegno criminoso i reati di associazione per delinquere e i reati fine, stante la distanza cronologica fra gli stessi, e la non omogeneità di norme violate.
2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso Amato tramite il difensore, lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 125, 671 cod. proc.pen. e art. 81 cod.pen., nonché la contraddittorietà della motivazione laddove esclude la continuazione in ragione del tempo trascorso fra i fatti oggetto delle sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è generico, poiché non articola alcuna ragione di doglianza specifica, limitandosi ad una critica generalizzata del provvedimento impugnato con citazione di ampi stralci di pronunce di legittimità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti generico e sollecita una rivalutazione di elementi di fatto, quali la distanza cronologica fra i reati e la loro differente natura, già valutati con motivazione corretta e priva di aporie logiche dalla Corte di Appello di Bologna, motivazione con cui il ricorrente non si confronta. 1.3 Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod. proc. pen perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti, ovvero manifestamente infondati.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione e PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende