Ordinanza — n. 24643/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti e in senso più favorevole agli imputati, la pena inflitta agli imputati Tarantino Giuseppe e Maggio Umberto in anni sette e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 3, 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc.pen, art. 599 bis cod.proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 575, 577 n. 3, 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARANTINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/05/2001 MAGGIO UMBERTO nato a NAPOLI il 02/08/1996 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti e in senso più favorevole agli imputati, la pena inflitta agli imputati Tarantino Giuseppe e Maggio Umberto in anni sette e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 3, 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975.
2. Proponeva ricorso, tramite il difensore, Maggio Umberto lamentando con un unico motivo ex art. 606 lett e) cod. proc.pen. la genericità della motivazione in punto alla determinazione della pena base e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione con i reati satellite.
3. Il ricorso di Tarantino Giuseppe era affidato ad un unico motivo individuato ai sensi dell'art. 606 lett e) cod. proc.pen. nella omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc.pen.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l'impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull'accordo delle parti; l'art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata dall'art. 1 comma 62 L. 23/6/2017 n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme