Ordinanza — n. 24640/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Persico Francesco Paolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, 76 D.Igs. 159/2011 pronunciata dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 7 settembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 24640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, stante l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICO FRANCESCO PAOLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/08/1984 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI4atsg-a~a-Pteiga" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Persico Francesco Paolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, 76 D.Igs. 159/2011 pronunciata dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 7 settembre 2023.
2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso avverso detta sentenza.
3. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l'imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, stante l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso.
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Co