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Ordinanza — n. 24636/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24636/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Kukharchuk Andrry' alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 2, 76 D.Igs. 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Savona con sentenza in data 22 settembre 2021. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l'imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. i, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24636/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Parole chiave

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libertà di disporre di se stessi diritto di non autoincriminarsi permesso di promuovere un procedimento penale diritti della difesa difesa obbligatoria rappresentanza volontaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKHARCHUK ANDRIY nato il 15/01/1989 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Kukharchuk Andrry' alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 2, 76 D.Igs. 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Savona con sentenza in data 22 settembre 2021.

2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso avverso detta sentenza.

3. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l'imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. i, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos