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Ordinanza — n. 24634/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-exhausted grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Miele's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground regarding urban detention was not properly raised in the prior appeal, while the second ground regarding sentencing was manifestly unfounded due to insufficient specificity. Consequently, the appeal was rejected because the defense failed to exhaust procedural requirements or provide adequate arguments for the contested points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they concern violations of law not deducible or not deduced in prior proceedings, or if they are manifestly unfounded due to lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-exhausted grounds lack of specificity urban detention general mitigating circumstances legittimazione a ricorrere motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 10, comma 2 D.L. 14/2017
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui Miele Luigi - imputato del reato di cui all'art. 10, comma 2 D.L. 14/2017 - censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione del daspo urbano, è inammissibile poiché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, avendo la difesa, con l'atto di appello, proposto doglianze unicamente relative alla non ritenuta assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, ha evidenziato l'assenza di profili di meritevolezza valorizzabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., non avendo la difesa offerto argomenti inerenti alla personalità del ricorrente e valorizzabili a tal fine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della cassa delle ammende. Così