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Ordinanza — n. 24633/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24633/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATACCI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 24/04/1962 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Fratacci Giuseppe — condannato quanto al reato di cui all'art. 1216 R.D. 327/1942 contestato al capo A) e assolto dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non costituisce reato dall'Avvocato Ventriglia Luigi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24633/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso per cassazione; poiché In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzodì impugnazione" (Cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sez.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario inesigibile malgrado lesioni salute godimento dei diritti civili eccezione al diritto d’autore memoria illeggibile oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
327/1942 contestato al capo A) e assolto dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non costituisce reato dall'Avvocato Ventriglia Luigi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATACCI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 24/04/1962 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Fratacci Giuseppe — condannato quanto al reato di cui all'art. 1216 R.D. 327/1942 contestato al capo A) e assolto dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non costituisce reato dall'Avvocato Ventriglia Luigi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso per cassazione; poiché In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzodì impugnazione" (Cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sez.

III Pen., n. 2233 del 14 luglio 1998); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della causa delle ammende. Così