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Ordinanza — n. 24629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defense lawyer's absence from special bar, no exception for converted appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals inadmissible because the defense lawyers were not registered in the special bar required for higher courts. Although the appeals originated from preliminary hearings, the Court held that converting an appeal to a cassation request does not exempt the lawyers from the mandatory registration requirement. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The rule requiring defense lawyers to be registered in the special bar for higher courts applies strictly to cassation appeals, even when converted from appeals, as no derogation exists for erroneous qualification of the remedy.

Parole chiave

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special bar registration cassation appeal inadmissibility defense lawyer qualification appeal conversion effect procedural penalties difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale cambiamento di professione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti ai capi 2), 3) e 4) dall'Avvocato Giorgio lgliozzi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti ai capi 2), 3) e 4) dall'Avvocato Giorgio lgliozzi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020
269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICA MONICA nato a FROSINONE il 14/08/1971 GABRIELE GIANCARLO nato a FROSINONE il 09/12/1964 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEdato avvis alle parti; udita la rélazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Gabriele e Monica Pica - imputati del reato di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 1 e 3 lett.

b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti ai capi 2), 3) e 4) dall'Avvocato Giorgio lgliozzi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili it ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 06 o