Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLO ANGELA nato a NAPOLI il 21/03/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sollo Angela con ricorso presentato personalmente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di motivazione e di quello dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLO ANGELA nato a NAPOLI il 21/03/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sollo Angela con ricorso presentato personalmente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di motivazione e di quello dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 06 ottobre 20