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Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLO ANGELA nato a NAPOLI il 21/03/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sollo Angela con ricorso presentato personalmente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di motivazione e di quello dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.

Parole chiave

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difetto di motivazione mancata prova della solvibilità assenza di caso di rigore difetto di legittimazione del ministero pubblico mancata prova di parzialità censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLO ANGELA nato a NAPOLI il 21/03/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sollo Angela con ricorso presentato personalmente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di motivazione e di quello dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personale dell'imputato.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 06 ottobre 20