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Ordinanza — n. 24626/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24626/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDI RAFFAELE nato a COMO il 24/01/1989 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 marzo 2023 la Corte di appello di Milano riformava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Como aveva condannato Grandi Raffaele alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione riducendo la pena in complessivi anni 1 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendo, con il primo motivo di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati essendo il compendio probatorio posto a suo carico articolato sulla base di elementi istruttori malcerti; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge derivante dalla utilizzazione di elementi istruttori viziati ed in quanto tali inutilizzabili.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24626/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 533 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati essendo il compendio probatorio posto a suo carico articolato sulla base di elementi istruttori malcerti; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge derivante dalla utilizzazione di elementi istruttori viziati ed in quanto tali inutilizzabili.

Parole chiave

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remissione della pena formazione di una pena complessiva alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDI RAFFAELE nato a COMO il 24/01/1989 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 marzo 2023 la Corte di appello di Milano riformava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Como aveva condannato Grandi Raffaele alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione riducendo la pena in complessivi anni 1 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendo, con il primo motivo di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati essendo il compendio probatorio posto a suo carico articolato sulla base di elementi istruttori malcerti; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge derivante dalla utilizzazione di elementi istruttori viziati ed in quanto tali inutilizzabili.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che con riferimento al primo motivo di impugnazione le censure in esso contenute risultano essere in fatto e come tali non suscettibili di sindacato da parte di queste Corte di legittimità; -1‘ che il secondo motivo inammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la affermazione della penale responsabilità di Grandi Raffaele è derivante dagli argomenti desumibili dalla sentenza di applicazione di pena emessa a carico di Grandi Ivano e divenuta irrevocabile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere es