Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural failure regarding Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Linda Ippoliti inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the subjective element of the crime and the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code were unfounded because the lower courts had adequately motivated their decisions based on her conscious acceptance of risk and the cumulative nature of her omissions. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was held responsible for the procedural failure to file the appeal within the correct timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the party fails to file it within the prescribed time limits without incurring fault, thereby precluding the examination of substantive grounds such as lack of subjective intent or statutory applicability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI LINDA nato a ROMA il 14/01/1969 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; h Ritenuto che con sentenza depositata in data 25 aprile 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la precedente sentenza emessa il 27 settembre 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Linda Ippoliti, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusionkiconoscimento del doppio beneficio; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: che con il primo motivo la ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato; che con il secondo motivo la ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis. cod. pen.; che con memoria depositata il 19 settembre 2023 la ricorrente, ribadita l'ammissibilità del proprio ricorso, insisteva per il suo accoglimento.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta del tutto infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato dando rilievo alla circostanza che la ricorrente aveva consapevolmente accettato il rischio di non poter far fronte ai versamenti dovuti; che il secondo motivo risulta infondato in quanto la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha correttamente escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. dando rilievo alla pluralità delle omissioni accertate le quali hanno determinato il superamento in misura cospicua della soglia di punibilità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,