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Ordinanza — n. 24621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of fault in procedural failure regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Raffaele Orsini inadmissible. The appellant argued for the exclusion of recidivism under Article 99 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected these based on his prior convictions and the intensity of the intent found in the contested conduct. The court ruled that the failure to raise these arguments earlier constituted a lack of fault, rendering the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the party failed to raise substantive objections without fault, as demonstrated by the late introduction of arguments regarding recidivism and mitigating circumstances after the first-instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of fault procedural failure recidivism exclusion argument generic mitigating circumstances Article 616 Code Criminal Procedure recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINI RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/02/1942 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 marzo 2023 la Corte d'appello di Napoli, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata il giorno 2q novembre 2015 ad Orsini Raffaele in complessivi anni 4 di reclusione ed C 400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo B); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha rigettato l'invocata esclusione della recidiva dando rilievo al cospicuo numero di condanne già subite dall'imputato; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuati generiche sulla scorta dei precedenti gravanti in capo al ricorrente ed alla intensità del dolo riscontrato nella condotta contestata che non può ritenersi mitigata dalle dichiarazioni confessorie rese dal prevenuto in quanto le stesse, intervenute solo in .sede di gravame e dopo la condanna riportata in primo grado non 1.11_0; ex appaionovdi un effettivo pentimento; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. D E POSI 1-Qtglt deci o in Roma, il 6 ottobre 2023 IN CAI'CELLERIA I Consigl ere sterirre il Presi