Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of grounds regarding notification validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by D'Andrea Francesco inadmissible. The appellant argued that the trial court erred in validating the service of the citation decree, claiming procedural violations under Articles 178 and 185 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the appellant's subsequent authorization to his lawyer to proceed via summary procedure demonstrated clear knowledge of the act, thereby curing any potential procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, lett. C) e 185 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the alleged violation of procedural rules is manifestly unfounded, particularly when the party's conduct, such as authorizing a summary trial, proves they had knowledge of the procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA FRANCESCO nato a SALERNO il 08/09/1972 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 28 aprile 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 18 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato D'Andrea Francesco alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 800,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla violazione degli artt. 178, lett. C) e 185 cod. proc. pen.; più in particolare il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida ed efficacie la notifica del decreto di citazione a giudizio introduttivo del procedimento di primo grado.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo addotto è manifestamente infondato atteso che il Tribunale aveva già evidenziato il perfezionamento della procedura di notificazione del decreto di citazione a giudizio dando rilievo alla circostanza che il ricorrente, successivamente all'emissione, aveva dato mandato al proprio difensore di definire la controversia con rito abbreviato in tal modo dimostrando di aver avuto conoscenza dell'atto in questione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de