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Ordinanza — n. 24517/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling arguments lack specificity and fail to challenge sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zitouini Mourad inadmissible due to a lack of specific factual arguments regarding recidivism. The appellant argued that the minor quantity of drugs and occasional nature of the crime did not justify increased social danger, yet the appellate court had already assessed his criminal record and the substance quality. The Court rejected these claims as merely assertive, affirming that judges have discretionary power to evaluate recidivism based on concrete factors like offense nature and temporal distance, requiring only adequate motivation rather than specific rebuttal.

Regesto Legislator

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Art. 64, 65, 66 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The application of recidivism penalties falls within judicial discretion, requiring only adequate motivation regarding the increased capacity to offend, not specific factual rebuttal of the prior judgment's assessment of danger.

Parole chiave

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recidivism sentencing judicial discretion inadmissible appeal social danger assessment drug trafficking offense procedural motivation criminal record evaluation revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.
Art. 66 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI MOURAD nato il 06/11/1971 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6720/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Zitouini Mourad, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violezione di legge e vizio motivazionale in relazione alla applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso, tenuto conto della mo- desta quantità dello stupefacente e dell'occasionalità del reato, alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, condividendo la valutazione di pericolosità sociale operata dal primo giudice così come desumibile dalla reiterazione del reato e dalla qualità della sostanza stupefacente ceduta.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca- libè, Rv. 247838). E anche che, secondo il conslidato dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'ido- neità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa- cità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di perla (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).N. 6720/2024 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-