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Ordinanza — n. 24516/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding administrative license suspension sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific and substantiated grounds. The appellant challenged the one-year driver's license suspension as insufficiently motivated, arguing it violated procedural requirements. The court rejected this, noting the lower court properly applied equitable criteria based on the offender's specific history and the gravity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.: Appeals regarding the application of accessory administrative sanctions in plea agreements are admissible but require specific factual arguments; general assertions of insufficient motivation are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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accessory administrative sanction driver license suspension plea agreement sentencing inadmissible appeal specificity of grounds equitable sentencing Cassazione appeal sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.
279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.
e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co.
Art. 444 cod. proc. pen.
Inoltre, è pacifico che questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez.
Art. 222 cod. strada
L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Inoltre, è pacifico che questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, P.G. c/ Meizani
Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Cc. Bruna Rina Giacomo
Sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta
Sez. 4 n. 7554 del 24/01/2019, Re
Sez. Un. n. 8488 del 27/05/1998, Bosio
Sez. 2 n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello
Sez. 4 n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla
Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. 4 n. 75 del 06/11/1998, Campanelli
Sez. 4 n. 37028 del 03/06/2008, Alcino
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANESI LEONARDO nato a FIRENZE il 21/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6635/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Leonardo Sanesi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6 giugno 2024 è stata depositata memoria dell'Avv. Stefano Camerini nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Meizani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa ac- cessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc.

Bruna Rina Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.). Inoltre, è pacifico che questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).

L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il N. 6635/2024 R.G. reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).

3. Ciò premesso, va detto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere ritenuto equo fissare la sanzione amministrativa accessoria in anni uno in ragione del rav- vicinato precedente specifico. La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del principio se- condo cui la durata della sospensione della patente di guida deve essere raggua- gliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr.

Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197). Sul punto è stato anche precisato che è sufficientemente motivata, e si sot- trae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che, per la determinazione della durata della sospensione deila patente di guida richiami il criterio dell'equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato, (Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor