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Ordinanza — n. 24511/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific legal arguments lacking critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Pizzolante inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant argued that the lower court failed to critically analyze the evidence regarding liability, but the court found his claims to be purely assertive without connecting them to the specific facts or legal reasoning of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was rejected due to its absolute generality, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen; Art. 360, n. 2, lett. a) cod. proc. pen: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, and assertive, failing to provide specific requests supported by critical analysis of the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity critical analysis of evidence procedural costs manifestly unfounded Corte di Cassazione azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLANTE SALVATORE nato a TARANTO il 30/03/1969 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4739/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Pizzolante ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità laddove mancherebbe "una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova". Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata. Lad- dove, peraltro, vi era stata anche rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto congruamente dei profili afferenti alla responsabilità e alla dosimetria della pena.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così