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Ordinanza — n. 24507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Alex Villani and Mirko Caperna inadmissible for failing to meet statutory requirements for a valid petition. The appellants argued for a reduction of their sentences below the statutory minimum, claiming the lower court's sentencing was arbitrary. The court rejected these claims because the arguments were generic, lacked specific legal reasoning, and did not adequately engage with the detailed justification provided by the appellate court regarding the persistence and relevance of drug trafficking activities.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and critical; generic assertions or mere reproduction of lower court reasoning render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion lack of specificity statutory minimum drug trafficking legal reasoning costs of proceedings altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPERNA MIRKO nato a FROSINONE il 04/03/1984 VILLANI ALEX nato a FROSINONE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4665/2024 R.G. •. Motivi della decisione 1. Alex Villani e Mirko Caperna ricorrono, con unico atto, a mezzo del comune difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, in relazione alla quale non è stato accolto il motivo di appello che richiedeva fosse ridott al minimo edittale. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Gli stessi afferiscono al trattamento punitivo benchg! sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, e peraltro riducendo la pena al Caperna, la «persistenza e rilevanza dell'attività di spaccio». L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del N. 4665/2024 R.G. 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agll aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore del