Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation and factual distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Fabio Navarra's appeal inadmissible due to the manifest lack of specificity in his grounds. The appellant alleged a lack of motivation and factual distortion but submitted only generic legal maxims without pinpointing specific errors in the lower court's reasoning. The court ruled that such vague complaints, which fail to cite specific passages or articulate distinct legal vices, are procedurally barred under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to indicate the precise legal vices or factual errors in the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA FABIO nato a TORINO il 25/07/1970 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4663/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Fabio Navarra ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo «mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati». Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, consta, infatti, di una collazione di massime giurisprudenziali affe- renti all'obbligo di motivazione senza alcun riferimento specifico al caso in esame e con doglianze del tutto generiche in punto di assenza di motivazione. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità. Il ricorso è inammissibile anche perchè, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02,12024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applica- zione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, in motivazione, pag. 30) 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4663/2024 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende