Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility due to lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance sentence regarding drug trafficking, arguing the penalty was disproportionate to the crime's gravity. The appellate court had already rejected mitigating circumstances based on the high quantity of drugs and the defendant's established role in the market, which outweighed minor favorable elements. The cassation court upheld this decision, finding no procedural error in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds for inadmissibility are not absent of fault, and the lower court's reasoning remains logically sound and sufficient to justify the rejection of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZINI ALESSIO nato a ROMA il 09/05/1988 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4623/2024 R.G. Detta pena, con motivazione del tutto logica, è stata ritenuta non mitigabile, poiché ne deriverebbe una sanzione obiettivamente inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto, sì da esautorare le finalità costituzionali cui deve tendere il trat- tamento sanzionatorio. Il notevole dato ponderale e l'elevato principio attivo dello stupefacente sequestrato, unitamente alle collaudate modalità esecutive del cri- mine per cui si procede, denotano, infatti, per i giudici di appello un ben radicato inserimento del prevenuto nel mercato delle droghe pesanti, decisamente ostativo alla concessione di circostanze attenuanti generiche, pure al cospetto dei tenui e sbiaditi elementi favorevoli di segno contrario prospettati nel gravame, recessivi di fronte ai suddetti costituti negativi.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il