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Ordinanza — n. 24496/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24496/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 31148/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Messaoud Ahmed ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. lamentando, in particolare, che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerga quale sia stato il percorso logico per un concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24496/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto, tra l'altro, dell'adeguatezza della pena, tenuto conto che l'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso il reato men- tre era sottoposto al divieto di dimora in Torino con obbligo di presentazione alla p.g. per commettere il reato, ha anche prelevato un tombino dal suolo pubblico. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è, pertanto, logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere moti- vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr.

Parole chiave

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decisione di adeguatezza esame di cassazione decisione incidentale impugnabile decisione monitoria motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto musulmano

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Messaoud Ahmed ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 31148/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Messaoud Ahmed ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. lamentando, in particolare, che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerga quale sia stato il percorso logico per un concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, inoltre, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con con- nesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto, tra l'altro, dell'adeguatezza della pena, tenuto conto che l'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso il reato men- tre era sottoposto al divieto di dimora in Torino con obbligo di presentazione alla p.g. per commettere il reato, ha anche prelevato un tombino dal suolo pubblico. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è, pertanto, logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere moti- vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de