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Ordinanza — n. 24495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTROCHICCO MARIA nato a TORINO il 28/12/1976 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 31089/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Maria Dimastrochicco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'as- senza di certezza in ordine al suo riconoscimento da parte del teste Napolitano. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il teste Napolitano ha inoltre dichiarato in sede dibattimentale di essere stato sottoposto a individuazione fotografica e di aver riconosciuto con cer- tezza l'imputata visionando un album.N. 31089/2023 R.G. La circostanza - si evidenzia ancora - non è contestata e dal raffronto fra la foto n. 3 dell'album utilizzato per l'individuazione e le fotografie, parimenti acqui- site, scattate nell'immediatezza del sinistro dal Napolitano si evince chiaramente che la conducente della vettura era Dimastrochicco Maria.

Parole chiave

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istanza di revisione penale accusa penale allegazioni di persecuzione contraddittorie asserzione difendibile altri capi d'accusa atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTROCHICCO MARIA nato a TORINO il 28/12/1976 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 31089/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Maria Dimastrochicco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'as- senza di certezza in ordine al suo riconoscimento da parte del teste Napolitano. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata, ed in particolare hanno eviden- ziato come le doglianze difensive trascurino le risultanze dibattimentali nella loro interezza, omettendo di considerare che, nelle immediatezze del sinistro, il Napo- litano scattò alcune fotografie della conducente la vettura Fiat Punto, indubitabil- mente intestata all'imputata; che tali fotografie furono subito consegnate agli ope- ranti intervenuti, uno dei quali (Enrici Baion) ha riferito di essersi recato a casa della Dimastrochicco, in allora sottoposta alla misura cautelare degli arresti domi- ciliari, trovandola vestita con gli stessi abiti indossati dalla ragazza fotografata, aggiungendo di aver riconosciuto con certezza quella ragazza nella persona dell'imputata.

Il teste Napolitano ha inoltre dichiarato in sede dibattimentale di essere stato sottoposto a individuazione fotografica e di aver riconosciuto con cer- tezza l'imputata visionando un album.N. 31089/2023 R.G. La circostanza - si evidenzia ancora - non è contestata e dal raffronto fra la foto n. 3 dell'album utilizzato per l'individuazione e le fotografie, parimenti acqui- site, scattate nell'immediatezza del sinistro dal Napolitano si evince chiaramente che la conducente della vettura era Dimastrochicco Maria.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a