Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24494/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual and legal arguments regarding attempted crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Krmencik Michael and Kutaladze Grigoli inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellants merely criticized the lower court's reasoning without providing concrete factual or legal arguments to support their claims. Consequently, the court upheld the conviction for attempted burglary based on the specific evidence of magnetic tools and cardboard pieces found on the defendants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in particular facts and legal reasons; generic criticisms of the lower court's motivation without substantive arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity attempted crime burden of proof procedural dismissal gravi addebiti penali difesa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KRMENCIK MICHAEL nato il 08/09/1993 KUTALADZE GRIGOLI nato il 11/08/1978 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 31053/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Krmencik Michael e Kutaladze Grigoli ricorrono, a mezzo del comune difen- sore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'inequivocità degli atti al fine della sussistenza del delitto tentato. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I ricorrenti, si limitano a censurare la motivazione della sentenza impugnata senza attingere in alcun modo la motivazione del provvedimento impugnato e senza la enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

I ricorrenti, come detto, in concreto non si confrontano per nulla con la moti- vazione della Corte di appello, che, dal suo canto, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il provvedimento impugnato descrive, infatti, compiutamente le emergenze istruttorie che hanno logicamente portato a ritenere provato il delitto tentato di cui all'imputazione a carico degli odierni ricorrenti. Gli stessi, infatti, sono stati sorpresi dagli operanti, intervenuti su richiesta di un vicino, il quale aveva notato due persone, poi identificate negli imputati, giungere al piano in cui abita, essen- dosi insospettito in quanto a quel piano in quel momento egli viveva solo, poiché l'alloggio a fianco, quello preso di mira dagli imputati, era in quel momento vuoto in quanto i proprietari si trovavano in altra località.

Il vicino riferiva di avere notato i due soggetti, di cui offriva descrizione e che poi riconosceva in quelli sottoposti a controllo dagli operanti, e precisava che uno di loro si era appoggiato alla sua porta per evitare che potesse vedere bene dallo spioncino, potendo comunque egli notare che entrambi, per qualche secondo, si erano posti vicino alla porta dell'al- loggio posto di fronte al suo. Sorpresi dagli operanti intervenuti, i due imputati non sapevano giustificare la loro presenza nel condominio. L'attribuibilità del reato sub a) agli imputati e l'idoneità e direzione univoca degli atti compiuti emergono, dunque, chiaramente da quanto constatato dagli operanti sulla base di quanto riferito dal vicino Caniglia, poiché all'esito di perqui- sizione, il Krmencik aveva nella tasca del giubbotto quattro calamite e cinque tes- sere plastificate.

Gli operanti, poi, constatavano che proprio nella porta dell'allog- N. 31053/2023 R.G. gio posto di fronte a quello del Caniglia, alla quale questi aveva notato i due im- putati avvicinarsi per qualche secondo, fra la porta e la struttura portante sul lato della serratura si trovavano tre pezzettini di cartone, posizionati a circa 10 cm l'uno dall'altro. E, come si ricorda in sentenza, negli atti gli operanti spiegano che si tratta della c.d. "tecnica della calamita" , utilizzata per commettere furti in ap- partamento, secondo la quale, utilizzando piccole calamite, proprio come quelle trovate al Krmencik, e facendole entrare fra !a porta e il battente, si riesce a trarre in inganno il proprietario , il quale, convinto di aver dato le mandate alla serratura, pensa di aver chiuso correttamente la porta; in realtà le calamite impediscono una corretta chiusura della porta stessa, la quale di fatto resta chiusa solo a spinta ed è quindi facilmente apribile con l'utilizzo di una lastra odi una scheda plastificata (come quelle pure trovate in possesso del Krmencik).

Osservano gli operanti, poi, che i pezzettini di carta servono per facilitare il posizionamento delle calamite all'interno della fessura fra porta e struttura fissa.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della