Italian Court dismisses appeal claiming Cartabia reform makes theft of public utility property prosecutable only on complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonino Macchi's appeal inadmissible regarding the prosecution of theft of public utility property. Although the first-instance judge allegedly mentioned only the aggravating circumstance of violence on things, the appellate court found that all contested aggravating circumstances were recognized based on the plural reference in the judgment. Consequently, the court ruled that the Cartabia reform does not change the nature of the offense, maintaining that theft of goods destined for public service remains prosecutable ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible because the first-instance judgment implicitly recognized all contested aggravating circumstances, and the Cartabia reform does not render theft of public utility property prosecutable solely on complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHI ANTONINO nato a PALERMO il 13/02/1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30754/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Antonino Macchi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge inpunto di affermazione di responsabilità sul rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Riforma Car- tabia (d.lgs. 150/2022) il reato di cui all'imputazione è perseguibile a querela. Si evidenzia in ricorso che, in motivazione, il giudice di primo grado, mostre- rebbe di avere ritenuto sussistente la sola circostanza aggravante della violenza sulle cose. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, dall'editto accusatorio si rileva che sono state specificamente con- testate le aggravanti di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità e di avere usato violenza sulle cose consistita nella rottura dei tenoni posteriori del contatore. Inequivoco in tal senso è il richiamo, in imputazione, alle norme di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ora, se è vero, come rileva in ricorrente che il tribunale palermitano a pag. 5 della motivazione dà conto solo della violenza sulle cose, consistita nella mano- missione del gruppo di misurazione al fine della sua riattivazione fraudolenta, tut- tavia, altrettanto eloquentemente, alla medesima pag. 5, infine, e in dispositivo, il giudice di primo grado dà conto di aver ritenuto le concesse circostanze atte- nuanti generiche equivalenti "alle contestate circostanze aggravanti e alla conte- stata recidiva".
Il riferimento al plurale quanto alle circostanze, in assenza di ogni diversa statuizione che possa far ordinare in senso contrario sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello (dove anzi si fa riferimento alla circostanza che l'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile dei diritto di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell'articolo 625 nn. 2 e 7 cod pen), induce a rite- nere che sono state ritenute tutte le circostanze aggravanti contestate. Ed allora è pacifico che, anche dopo entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia la destinazione di un bene a pubblico servizio o a pubblico utilità rende il reato perseguibile d'ufficio (cfr. ex multis Sez. 4 n. 9452 dell'8/2/2023, Bruno, non mass., e Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01, in motiva- zione) 3.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 30754/2023 R G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me