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Ordinanza — n. 24488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO SALVATORE nato a PALERMO il 16/01/1994 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30567/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Vaccaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30567/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Vaccaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili colpa del patrocinatore testimonianza della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO SALVATORE nato a PALERMO il 16/01/1994 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30567/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Vaccaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto, in punto di responsabilità dell'imputato, a fronte di un atto di appello che verteva su tutti punti afferenti al trattamento sanzionatorio, della pacifica circostanza che l'odierno ricorrente è stato sorpreso mentre si stava ap- propriando di una lastra di ferro zincato della lunghezza di 15-20 metri appena staccata dal parapetto del tetto di un edificio scolastico., con un comportamento pienamente integrante -come già ricordato ancor più analiticamente dal giudice di primo grado, con una sentenza che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, va a costituire un tutt'uno con quella oggi impugnata- l'ipotesi di reato contestata.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C