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Ordinanza — n. 24480/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24480/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ROSALIA nato a PALERMO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 29727/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Rosalia Maranzano ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove che hanno condotto all'affermazione di responsabilità penale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni accusa penale momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ROSALIA nato a PALERMO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 29727/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Rosalia Maranzano ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove che hanno condotto all'affermazione di responsabilità penale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso e non indica le prove delle quali si adduce l'omessa o erronea valutazione. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La ricorrente, in concreto, non si confronta minimamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova su cui si fonda la responsabilità dell'imputata ed in particolare, ritenendo non provata la tesi difensiva in merito all'occupazione dell'immobile da pochi giorni da parte dell'imputata, hanno ritenuto che la stessa sia responsabile del reato di furto poiché abitava effettivamente l'immobile (con allaccio abusivo) e, dunque, vantava un interesse personale, diretto e concreto al prelievo illecito di energia elettrica.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Co