Italian Court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible due to new statutory limitations on cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence regarding offenses requiring a private prosecution complaint, arguing for a different judicial ruling. The court ruled that since the appeal occurred after August 3, 2017, only specific statutory grounds are admissible, excluding substantive issues like the lack of a complaint which must be raised at the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea bargain sentences filed after August 3, 2017, are limited to specific statutory grounds, excluding substantive defenses regarding the lack of a private prosecution complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COKA ARDIAN (CUI 04L9W15) nato il 24/01/1988 avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 29686/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Coka Ardian ricorre, a mezzo del proprìo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui al capo 4, seconda parte, e al capo 5, seconda parte della rubrica per mancanza di querela. Si sostiene che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto emettere una sentenza con cui si elidesse l'aumento per la continuazione per le due parti di imputazione anzidette. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibge per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Nei capi d'imputazione richiamati, è in contestazione il reato di cui all'art. 624bis, procedibile d'ufficio (e le stesse parti hanno chiesto al giudice di separare, al contrario, i reati di cui al capo 1 e 17, con il giudice che ha provveduto in con- formità, proprio per la mancanza di querela).
Peraltro, è pacifico che la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 - 02; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S. e altri, Rv. 248568 - 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Grasso, Rv. 264847- 01).N. 29686/2023 R.G.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente a! pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amme