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Ordinanza — n. 24478/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to prove notice violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Cincinnato's appeal inadmissible because it failed to meet strict procedural requirements for legal challenges. The appellant argued that the breathalyzer test lacked prior notice under Article 114 of the Code of Criminal Procedure, but the Court of Appeal had already thoroughly addressed this and found the notice was properly served. The Court rejected the appeal as it was not grounded in necessary legal criticism, lacked specific legal reasoning, and the appellant failed to provide the full police report to substantiate his claims of omission.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks necessary legal criticism, fails to cite specific legal grounds, or is manifestly unfounded, thereby preventing the review of substantive issues like prescription.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds breathalyzer notice manifestly unfounded procedural requirements code of criminal procedure failure to prove censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Luca Cincinnato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge poiché l'accertamento tramite etilometro non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Luca Cincinnato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge poiché l'accertamento tramite etilometro non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINCINNATO LUCA nato a RAVENNA il 18/05/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 29584/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Luca Cincinnato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge poiché l'accertamento tramite etilometro non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che il Cincinnato aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (questa circostanza era menzionata sia nell'annotazione di P.G. sia nell'informativa di reato). La difesa fornisce una tesi diametralmente opposta, ma non allega il relativo verbale integrale né allega gli atti del procedimento dai quali emergerebbero le dedotte omissioni di avviso e, dunque, non assolve il suo onere probatorio.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, N. 29584/2023 R.G. pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle