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Ordinanza — n. 24476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Scannapieco's appeal inadmissible because it failed to meet strict procedural requirements for legal challenges. The appellant argued that the lower court improperly recognized recidiva reiterata and specific recidiva without adequate analysis, while also claiming the appellate court provided only apparent reasoning regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the arguments were merely reproductions of issues already properly addressed by the trial judge and lacked the necessary specific legal citations and critical analysis required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on necessary legal grounds, fails to cite relevant case law, and does not provide a specific critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva reiterata specific recidiva lack of legal grounds failure to cite precedents apparent reasoning procedural requirements gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 cod. pen.
Scannapieco Giovanni ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 comma 4 cod.
Artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 99 comma 4 cod. pen
Scannapieco Giovanni ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 comma 4 cod.
art. 133 cod. pen
Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv.
Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007
270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004
236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECO GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 24/07/1976 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 28487/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Scannapieco Giovanni ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., non essendo stato adeguatamente valutato il legame tra le pregresse con- dotte e quelle per cui si procede che giustifica la maggior severità del trattamento sanzionatorio; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per aver fornito la Corte di appello una motivazione apparente sulla non prevalenza delle circostanze attenuanti ge- neriche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettwo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale deil'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 24 ..7838).N. 28487/2023 R.G. In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'alimento di pena, con ade- guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desu- mersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, veri- ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 de! 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che il contesto di consumazione del reato, le modalità dello spaccio, il tempo di commissione ri- spetto ai precedenti specifici escludono l'occasionalità della condotta e sono ele- menti indicativi della crescente pericolosità sociale dell'imputato e del suo continuo inserimento nel circuito di spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, ope -ato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. 3.2.

In ordine al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione logica e congrua, che negli stessi elementi posti a fondamento del riconoscimento della recidiva reiterata e nella non collaborativa condotta pro- cessuale dell'imputato non si ravvisano ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- N. 28487/2023 R.G. zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr