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Ordinanza — n. 24470/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24470/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO GIUSEPPE nato a CAPUA il 07/07/1975 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ‘‘. N. 27509/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Cerullo Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all' ec- cessivo aumento di pena per la ritenuta continuazione tra le condotte contestate all'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 24470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine all'unico motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali pericolo di collusione con testimoni corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO GIUSEPPE nato a CAPUA il 07/07/1975 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ‘‘. N. 27509/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Cerullo Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all' ec- cessivo aumento di pena per la ritenuta continuazione tra le condotte contestate all'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2.

Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impugnata, l'entità dell'aumento di pena per la continuazione appare corretta- mente giustificato in ragione della grave lesività della condotta tenuta dell' impu- tato, il quale, con il fine di impossessarsi della borsa, ha aggredito una persona fragile, ultrasessantacinquenne, cagionandole non lievi lesioni. 2 r91 N. 27509/2023 R.G. Non rileva che la valutazione di congruità sia stata effettuata congiuntamente sia per la pena che per l'aumento per la continuazione in quanto, com'è stato chiarito da questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel cal- colare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del po- tere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; conf.

Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 - 02) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa