Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic arguments and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Spada Giuseppe and Spada Marco inadmissible. The appellate court had already thoroughly evaluated the defendants' defenses regarding lack of intent, mitigating circumstances, and the crime of damage, finding them generic and repetitive. Consequently, the court ruled that the appeals failed to introduce new substantive issues, leading to a dismissal and an order for the appellants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already fully examined and dismissed by the appellate court without presenting new grounds or specific legal errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPADA GIUSEPPE nato a VENAFRO il 29/04/1999 SPADA MARCO nato a VENAFRO il 09/03/2001 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva rispetto ad un atto di ufficio, che la Corte di appello di Campobasso ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi dei ricorrenti - articolati nel primo motivo di ricorso - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza dei ricorrenti; ritenuto che le ulteriori censure relative alla dedotta insussistenza del reato di danneggiamento in ragione della connessione con le condotte violente sono ugualmente reiterative di rilievi già adeguatamente respinti dalla Corte di merito; ritenuto che la memoria difensiva dei ricorrenti, rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dagli stessi profili di genericità e conseguente inammissibilità ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il C