Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and procedural defects preventing prescription declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Ivanus Alina Ionela inadmissible and ordered her to pay costs. The court found the appellant's arguments generic and repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Bologna. Furthermore, the court ruled that the procedural defect preventing the filing of a valid appeal barred the declaration of prescription for the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: When an appeal is inadmissible due to procedural defects preventing the formation of a valid impugnation relationship, the court must declare it inadmissible and cannot rule on the substantive issue of prescription.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVANUS ALINA IONELA nato il 30/03/1984 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che i rilievi del ricorrente - articolati nel primo motivo di ricorso - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 3 della sentenza); ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo A) è manifestamente infondato non avendo il ricorrente considerato la intervenuta sospensione di 97 giorni per effetto del rinvio disposto all'udienza del 23 ottobre 2019 dal Gip del Tribunale di Modena (per astensione del difensore con rinvio all'udienza 29 gennaio 2020), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa (scadenza termine massimo di cinque anni alla data del 15 luglio 2023), dopo la pronuncia della sentenza di appello (08/06/2023), considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Preside