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Ordinanza — n. 24451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABUZZINI ALESSANDRO nato a PRATO il 11/10/1967 MONZALI ANDREA nato a PRATO il 01/02/1974 GORI PIERO nato a PRATO il 02/04/1955 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia, favoreggiamento e lesioni colpose, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica del sinistro stradale basata sulle molteplici testimonianze assunte a riscontro della veridicità di quanto riferito dal teste Casangeli e sia della erroneità della ricostruzione operata dal consulente di parte sulla base di dati fattuali smentiti dalle testimonianze, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti del predetto testimone; ritenuto che le memorie difensive depositate per conto degli imputati Gori, Monzali e Gabuzzini rivolte a contestare l'inammissibilità dei ricorsi non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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violazione grave delle norme della circolazione gravi addebiti penali risarcimento dei danni da incidente stradale risarcimento alle vittime di reati azione civile collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABUZZINI ALESSANDRO nato a PRATO il 11/10/1967 MONZALI ANDREA nato a PRATO il 01/02/1974 GORI PIERO nato a PRATO il 02/04/1955 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia, favoreggiamento e lesioni colpose, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica del sinistro stradale basata sulle molteplici testimonianze assunte a riscontro della veridicità di quanto riferito dal teste Casangeli e sia della erroneità della ricostruzione operata dal consulente di parte sulla base di dati fattuali smentiti dalle testimonianze, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti del predetto testimone; ritenuto che le memorie difensive depositate per conto degli imputati Gori, Monzali e Gabuzzini rivolte a contestare l'inammissibilità dei ricorsi non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigli e estensore Il