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Ordinanza — n. 24450/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Russo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing the judgment lacked sufficient reasoning and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was too vague, the second merely repeated previously dismissed arguments, and the third was unfounded given the defendant's serious conduct and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and novel; generic or repetitive grounds, or those contradicted by established facts and prior judicial findings, render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments mitigating circumstances criminal conviction procedural costs Cassa delle ammende attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
5991/24 RUSSO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
5991/24 RUSSO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a FRAGAGNANO il 25/02/1972 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5991/24 RUSSO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili; Considerato, invero, che, il primo motivo, con cui si censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente è - oltre che generico - riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esaustiva e non illogica, dal giudice di merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); Considerato, infine, che il terzo motivo, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le gravi modalità del fatto nonché i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso