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Ordinanza — n. 24449/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a TARANTO il 04/06/1956 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5966/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle modalità del controllo ed il perfetto funzionamento del citofono).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 24449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5966/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle modalità del controllo ed il perfetto funzionamento del citofono).

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni superamento del limite di velocità licenza per antenna di telefonia canone radiotelevisivo inosservanza di prescrizioni di servizio abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
5966/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a TARANTO il 04/06/1956 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5966/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle modalità del controllo ed il perfetto funzionamento del citofono).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il C nggliere estensore Il Presid