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Ordinanza — n. 24447/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24447/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5924/24 FUSO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 624 cod. pen., con il quale si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. la gravità dei fatti, i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, l'assenza di elementi da cui desumere la resipiscenza del ricorrente, nonché l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore del predetto;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5924/24 FUSO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 624 cod. pen., con il quale si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. la gravità dei fatti, i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, l'assenza di elementi da cui desumere la resipiscenza del ricorrente, nonché l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore del predetto;

Parole chiave

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soggiorno illegale autorizzazione d'entrata domanda d'asilo tardiva revoca del permesso di dimora grave deficienza del procedimento all'estero ammissione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5924/24 FUSO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 624 cod. pen., con il quale si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. la gravità dei fatti, i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, l'assenza di elementi da cui desumere la resipiscenza del ricorrente, nonché l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore del predetto;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il