Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory remedies for non-appealable orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible without formal trial proceedings. The lower court had issued a non-appealable order refusing a request for incidental evidence, which the appellant challenged. The Supreme Court ruled that such orders are not subject to appeal under the principle of taxativity of remedies and do not constitute abnormal acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 616 c.p.p.: Appeals against orders declaring inadmissible requests for incidental evidence are inadmissible as they lack statutory remedies and do not determine procedural stasis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILAL AHMED nato il 20/10/1997 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA Vato udita la la relazione svoà/daltonsigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso è inammissibile avendo ad oggetto l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta del 17 gennaio 2024 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di incidente probatorio, trattandosi di provvedimento inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, né potendosi qualificare come atto abnorme anche se illegittimo, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, nè si pone fuori dal sistema processuale, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza (ex multis, Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Rv. 271776); ritenuto che si tratta di un caso di inammissibilità che va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 'ere estensore Il P