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Ordinanza — n. 24442/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of defamation under Article 385 of the Penal Code, arguing against the recognition of the non-punishability cause in Article 131-bis. The court rejected this argument because the appellate judge provided logical, coherent, and specific reasoning regarding the offense's gravity, duration, and intent.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning is inadmissible when the appellate decision is logically coherent and sufficiently motivated regarding the non-punishability cause.

Parole chiave

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defamation appeal non-punishability cause manifestly unfounded inadmissible appeal procedural costs aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
5865/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
art. 385 cod. pen
5865/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINTU MATTEO nato a CABRAS il 29/12/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5865/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata in ordine alla grado non tenue dell'offensività del fatto, sotto il profilo della durata e distanza dell'allontanamento e della intensità del dolo).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Cons e estensore I