Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of defamation under Article 385 of the Penal Code, arguing against the recognition of the non-punishability cause in Article 131-bis. The court rejected this argument because the appellate judge provided logical, coherent, and specific reasoning regarding the offense's gravity, duration, and intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning is inadmissible when the appellate decision is logically coherent and sufficiently motivated regarding the non-punishability cause.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINTU MATTEO nato a CABRAS il 29/12/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 5865/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata in ordine alla grado non tenue dell'offensività del fatto, sotto il profilo della durata e distanza dell'allontanamento e della intensità del dolo).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Cons e estensore I